La destinazione dei proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita dal D.L. n. 112/2008, è esclusiva e specifica, in quanto tali risorse devono essere finalizzate a un «programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente». E’ quanto ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con la deliberazione n. 31/2020, a seguito di un quesito posto da un Comune nel quale si chiedeva se le risorse da alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp) hanno un vincolo di destinazione «irreversibile», tale da sottrarre all'ente la disponibilità di tali risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa.
Nonostante la riforma dell'armonizzazione contabile non abbia modificato i tratti fondamentali della disciplina degli incassi e dei pagamenti vincolati contenuta nel Tuel, per la loro univoca individuazione, gli ordinativi di incasso devono ora riportare «gli eventuali vincoli di destinazione» (art. 180, co. 3, lett. d) e art. 185, co. 2, lett. i) del Tuel). Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 195, co. 1). Una novità della riforma è, invece, l'obbligo dal 1° gennaio 2015 di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate in base all'art. 180, co. 3, lett. d) del Tuel, secondo le modalità indicate nel principio contabile 4/2. Solo per le fattispecie tipizzate da quest’ultimo articolo, infatti, opera la disciplina riguardante l'utilizzabilità in termini di cassa, per cui tali risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo che per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato.
I giudici della Corte dei conti Puglia, nella deliberazione in commento, ritengono che i proventi da alienazione di alloggi Erp siano soggetti al vincolo per cassa di cui all'art. 180, co. 3, lett. d) del Tuel. Infatti, la L. n. 560/1993 prevede il versamento di tali introiti in un conto corrente dedicato e l'art. 13 del D.L. n. 112/2008 impone un vincolo totale di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa puntualmente individuato. L'esclusività e la specificità dei vincoli indicati, quindi, escludono la possibilità di ricondurli tra le entrate con vincolo di destinazione generica.
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